I Carabinieri di Golfo Aranci hanno arrestato un ventenne residente ad Olbia che si è reso protagonista di un’aggressione nei confronti della ex compagna. Il giovane, dal luglio scorso, periodo in cui i due hanno smesso di frequentarsi, aveva iniziato a comportarsi in modo molesto e aggressivo, nei confronti della ex compagna, minacciandola tra l’altro in più circostanze di diffondere alcune immagini e video sessualmente espliciti che li ritraevano insieme, comportamento che configura il cosiddetto reato di “revenge porn”*.
Per questa ragione da allora, dalle prime denunce della donna, i Carabinieri avevano cominciato a monitorare il comportamento del giovane, dando intanto alla vittima indicazioni e suggerimenti per la propria autotutela in caso di eventuali nuove invettive o altre manifestazioni di rabbia.
Ieri l’uomo ha aspettato che la sua ex facesse ritorno dalla pausa caffè dal lavoro con una sua amica e, avvicinatosi a lei, ha iniziando ad insultarla pesantemente. La donna, impaurita dall’ennesima aggressione verbale, è riuscita a chiamare i Carabinieri, il cui immediato intervento ha consentito di fermare il giovane che, nel frattempo, aveva sfogato la sua rabbia – anche di fronte ai militari intervenuti – prendendo a sassate l’autovettura della donna. I militari hanno pertanto arrestato lo stalker, che è stato trasferito al carcere di Nuchis in attesa del processo di convalida.
*“REVENGE PORN’articolo 612 ter del codice penale rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.


