In merito all’Ordinanza n.43 dell’11/09/2020, la Regione ha diffuso una nota esplicativa al fine di chiarire alcuni passaggi fermo restando che si intente “prevedere un “filtro” in ingresso che non limita in alcun modo la libera circolazione delle persone ma incide sull’attività di screening ad ampio spettro dei soggetti positivi, consentendo di individuarli tempestivamente ai fini dell’applicazione dei protocolli sanitari.
Il testo premette che “attualmente in Italia e nel Mondo una persona che risulti positiva al covid-19 non solo non può imbarcarsi su navi o aerei ma non può nemmeno circolare sull’intero territorio nazionale.
Dunque, i passeggeri che intendano fare ingresso nel territorio regionale, a parte le categorie esentate* sono invitate a presentare all’atto dell’imbarco e alternativamente:
a) l’esito di un test che abbia dato esito negativo – sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o antigenico rapido – eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza.
b) la ricevuta di avvenuta compilazione delle procedure di registrazione on line dell’apposita autocertificazione comprovante di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo
Qualora i passeggeri non abbiano potuto effettuare prima dell’imbarco il test e giungano sul territorio regionale sprovvisti delle anzidette certificazioni, l’Ordinanza prevede che gli stessi possano mettersi in regola entro le 48 ore successive, secondo una delle seguenti modalità:
a) comunicando immediatamente il proprio arrivo all’azienda sanitaria competente ed accettando di sottoporsi a tampone, nelle more dell’esito del quale si impegnano ad osservare l’isolamento domiciliare fiduciario, che verrà meno solo all’atto dell’eventuale esito negativo dello stesso;
b) accettando di sottoporsi ad uno dei test effettuati direttamente presso le postazioni allestite nei porti e negli aeroporti di arrivo;
c) effettuando un test presso le strutture o i punti di prelievo accreditati: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200804092506.pdf e comunicando il relativo esito;
d) effettuando un test sierologico, anche qualitativo, presso la struttura di destinazione il cui esito sia certificato da un medico abilitato e trasmettendolo alla direzione generale dell’Assessorato dell’igiene e sanità della Regione Sardegna.
Il costo sostenuto per l’effettuazione dei test in argomento sarИ rimborsato dalla Regione autonoma della Sardegna dietro presentazione di regolare ricevuta, secondo termini e modalitИ definiti con deliberazione della Giunta regionale, che sarИ consultabile sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it.
* Sono esclusi da tale obbligo:
a) le persone che viaggiano su navi e aerei per comprovati motivi di lavoro o di salute;
b) gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
c) i soggetti appartenenti ad organi costituzionali o addetti a servizi pubblici essenziali nell’esercizio delle rispettive funzioni (sanitari, forze dell’ordine, forze armate);
d) i soggetti inquadrabili in tutte le altre ipotesi previste all’art. 6, commi 6 e 7 del DPCM 7 agosto 2020, in coerenza a quanto disposto dal comma 3 dell’art.1 del DPCM 7 settembre 2020.
Sono altresì esclusi dall’applicazione i minori di anni 10, nonché le persone in uscita dalla Sardegna e che vi facciano rientro entro le 48 ore.
Di seguito la nota integrale:


